Per quanto riguarda, infine, il versamento degli acconti, l’Agenzia rammenta che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:
- per il 2012 (anno di prima applicazione del nuovo tributo) era necessario assumere come imposta del periodo precedente (2011) quella che si sarebbe determinata applicando a quell'anno le nuove disposizioni, salva l'esistenza di una causa di esclusione o di disapplicazione automatica;
- dal 2013: si potranno utilizzare alternativamente il metodo storico ovvero quello previsionale.