Come anticipato, la nuova normativa sui buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite.
Infatti si prevede che il compenso percepito dal prestatore non possa essere superiore:
- a €.5.000 nel corso di un anno solare: con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
- a €.2.000 per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti: con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
- a €. 3.000 per anno solare: per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.