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Leasing - la deducibilità dei canoni secondo l’Agenzia

Circolare 17/E Agenzia delle entrate sui leasing

Con la recente CM 17/2013, l’Agenzia, nell’individuare alcune casistiche, precisa che qualora la durata del contratto risulti inferiore al periodo minimo di deducibilità si pone la questione del trattamento fiscale dei canoni di leasing non ancora dedotti al momento della scadenza del contratto. Sul punto, la stessa chiarisce che i canoni non dedotti alla scadenza contrattuale trovano un riconoscimento fiscale nelle variazioni in diminuzione (pari all’importo annuale del canone fiscalmente deducibile) da apportare “fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi”.
Al riguardo, si rammenta che alla scadenza del contratto, l’impresa utilizzatrice può scegliere tra le seguenti opzioni:
  •  esercitare il diritto di riscatto
  •  non esercitare il diritto di riscatto
  •  cedere a terzi il contratto di leasing.
Esercizio del diritto di riscatto
Qualora l’impresa utilizzatrice, alla scadenza del contratto, eserciti il diritto di riscatto del bene, i canoni non dedotti durante il periodo di imputazione degli stessi a Conto economico (ripresi a tassazione con variazioni in aumento in Unico) sono deducibili in via extracontabile, al termine del contratto, per l’importo annuale del canone fiscalmente deducibile (comprensivo di quota capitale e interessi). Di fatto, quindi, si determina “la continuazione della deduzione dei canoni relativi ad un bene oramai dell’impresa, fino al riassorbimento dei valori sospesi”.
Non esercizio del diritto di riscatto
Qualora, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice non opti per il riscatto del bene, la stessa, secondo l’Agenzia, può continuare a dedurre in via extracontabile (mediante variazioni in diminuzione in Unico) le quote dei canoni non dedotte in precedenza nella misura dell’importo fiscalmente consentito (comprensivo di quota capitale e interessi).
Cessione a terzi del contratto di leasing
Qualora l’impresa utilizzatrice, prima della scadenza contrattuale, opti per la cessione a terzi del contratto, i canoni non dedotti durante la vita contrattuale ed attualizzati alla data di cessione(unitamente al prezzo di riscatto) vanno portati in deduzione della sopravvenienza attiva imponibile (art. 88, c. 5 del TUIR).
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 12/06/2013