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Leasing - la deducibilità dei canoni secondo l’Agenzia

Quote, lavoratori autonomi, riflessi su IRAP

QUOTA INTERESSI IMPLICITI
Come precisato dalla CM 19/2009 i soggetti che non redigono il bilancio secondo gli IAS possono continuare a far riferimento al criterio di individuazione forfettaria degli interessi impliciti (DM 24/04/98). In tal caso, la quota di interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l’ammontare degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata del leasing.
Al riguardo, la CM 17/2013 precisa che, per determinare la quota di interessi passivi impliciti, occorre far riferimento alla durata fiscale e non all’eventuale diversa durata contrattuale;
  
LEASING IMMOBILI E QUOTA CAPITALE RIFERITA AL VALORE DEL TERRENO
Qualora il contratto di leasing abbia ad oggetto un immobile, la quota capitale deducibile va individuata al netto del valore dell’area su cui lo stesso insiste; A tal fine, Come chiarito dalla CM 1/2007, è necessario applicare la percentuale del 20% (30% per i fabbricati industriali) alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d’imposta.
Sul punto, l’Agenzia ritiene che la quota capitale di competenza del periodo d’imposta sia da individuare nella quota capitale determinata avuto riguardo alla durata fiscale del leasing.
la deducibilità dei canoni per i lavoratori autonomi
I chiarimenti forniti per le imprese, sono validi anche per i lavoratori autonomi. La disposizione normativa (riformulando l’art.54, TUIR), infatti, elimina anche per i contratti stipulati dagli esercenti arti e professioni, la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria.
 
RIFLESSI AI FINI IRAP
La modifica normativa assume riflessi anche in materia di IRAP; in particolare, se la base imponibile dell’imposta è determinata mediante:
  •  metodo da bilancio: per le società di capitali e le ditte individuali /società di persone (in caso di opzione) le nuove disposizioni non producono effetti.
  •  metodo fiscale: per le imprese individuali e le società di persone, l’Agenzia conferma quanto già precisato nella CM 60/2008, ossia che i costi relativi al leasing dei beni strumentali materiali vanno assunti per l’importo deducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, TUIR; l’ammontare deducibile corrisponde alla sola quota capitale, essendo gli interessi indeducibili per espressa previsione normativa.
 
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 12/06/2013