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La riforma del condominio: considerazioni su alcuni aspetti contabili

La gestione delle entrate e delle uscite

In sostanza viene introdotto il principio della tracciabilità delle somme di gestione condominiale. Il settimo comma del nuovo articolo 1129 c.c. (riscritto dall’art. 9 della legge di riforma) dispone che “l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.”
Già da oggi la gran parte delle entrate (per lo più quote condominiali) e delle uscite avvengono tramite il canale bancario o postale. Il disposto normativo dispiegherà i suoi effetti soprattutto in situazioni residuali, ad esempio in presenza di soggetti anziani – spesso pensionati dotati di libretto postale anziché di conto corrente – abituati a versare le quote in contanti nelle mani dell’amministratore. Quest’ultimo, in simili casi, poteva conservare – in tutto o in parte - tali somme nella cassa contanti, magari utilizzandole per pagare piccole spese di gestione corrente. Pur se registrate in contabilità (e nell’eventuale registro di cassa) tali movimentazioni sino ad oggi non transitavano per il conto corrente. D’ora in avanti ciò non sarà più possibile, a motivo della novella legislativa suddetta: l’amministratore dovrà riversare sul conto corrente tutto quanto eventualmente riscosso per contanti. Tenuto conto il diffondersi di strumenti quali la banca on-line, attraverso la quale gli amministratori professionisti possono gestire le finanze di numerosi condomini senza muoversi dalla propria sede, la prospettiva di doversi recare personalmente in banca od alla posta per il versamento anche di piccole quote condominiali lascia intuire che a breve gli amministratori tenderanno a vietare in modo sistematico la riscossione per contanti delle predette quote.
 
Tuttavia, a nostro avviso, l’innovazione introdotta pare comunque consentire all’amministratore di effettuare modesti prelievi dal conto corrente per la tenuta di una cassa contanti – per la quale sarebbe opportuno tenere un apposito registro - ai fini del pagamento di spese di esiguo importo (es. invio corrispondenza).
 
La novella legislativa ha inoltre anche l’evidente finalità di prevenire situazioni di scorrettezza nella gestione del contante; peraltro la legge di riforma esplicitamente prevede quale grave irregolarità - che può portare alla revoca dell’incarico dell’amministratore - la mancata apertura o il mancato utilizzo del conto corrente condominiale (art. 1129, 11° comma e 12° comma, n. 3).


Aggiornata il: 21/06/2013