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La procedura dell’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Il deposito della domanda in Tribunale e il decreto del giudice

Il Giudice del Tribunale presso cui è stata depositata la proposta di accordo ai sensi dell’art. 9, dopo avere verificato che questa soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della Legge 3/2012, deve fissare immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione, almeno 40 giorni prima della data dell’udienza stessa, ai creditori presso la residenza o la sede legale di essi, anche per telegramma, raccomandata cartacea a.r., telefax o posta elettronica certificata (PEC), della proposta e del decreto. Tra il deposito della documentazione, cioè della proposta e della documentazione allegata o del supplemento di documentazione che può avvenire nel termine di massimo 15 giorni concesso dal Giudice dopo il deposito della proposta, e l’udienza non devono decorrere più di 60 giorni (ma questo termine non è perentorio) (art. 10, 1° comma).
 
Con il decreto motivato di fissazione dell’udienza, il Giudice:
  1. stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto (anche su mezzi di comunicazione di diverso tipo), oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel Registro delle Imprese. La pubblicità è effettuata dall’organismo di composizione che assiste il debitore;
  2. ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti (conservatoria dei registri immobiliari, pubblico registro automobilistico, ecc.);
  3. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione dell’accordo diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data citata. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili (comma 2°). Inoltre, in questo periodo le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (comma 4°).
 
All’udienza, il Giudice, accertata l’assenza di iniziative o di atti del debitore in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di fissazione dell’udienza stessa e del suo contenuto di cui sopra ed ordina la cancellazione della trascrizione di esso e la cessazione di ogni forma di pubblicità disposta (comma 3°).
 
A decorrere dalla data di emissione del decreto e fino a quella di omologazione dell’accordo, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti dal debitore senza l’autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità disposta nel decreto (comma 3°-bis). Il decreto del Giudice è equiparato all’atto di pignoramento, cioè a quell’atto con cui si individuano e si vincolano i beni del debitore all’esecuzione finalizzata alla soddisfazione dei crediti vantati dai creditori (comma 5°).
 
A questa procedura si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e seguenti del Codice di Procedura Civile sui procedimenti in camera di consiglio. L’eventuale reclamo avverso il decreto si propone al Tribunale e del collegio che decide non può fare parte il Giudice che ha emanato il provvedimento (comma 6°).


Aggiornata il: 28/06/2013