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La procedura dell’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento

L’approvazione dell’accordo da parte dei creditori

Dopo avere ricevuto la comunicazione della proposta di accordo e del decreto di fissazione dell’udienza sopra esaminata, i creditori fanno pervenire, anche per telegramma, raccomandata cartacea a.r., telefax o posta elettronica certificata (PEC), all’organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento che assiste il debitore, una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, che può essere modificata fino a dieci giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice. In mancanza di questa comunicazione, si ritiene che i creditori abbiano prestato il proprio consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata (art. 11, 1° comma). Questa singolare forma di silenzio – assenso (o consenso) fa capire che per opporsi alla proposta di accordo il creditore non può fare altro che comunicare il proprio dissenso all’organismo coi mezzi sopra elencati.
 
Ai fini dell’omologazione dell’accordo è necessario che prestino il loro consenso alla proposta tanti creditori che rappresentino il valore di almeno il 60% dei debiti del soggetto sovraindebitato. I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta di accordo preveda l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della percentuale citata ed i titolari di essi (creditori) non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Inoltre, non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza citata: il coniuge del debitore, i suoi parenti o affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei crediti di tutti questi soggetti (debitore compreso) da meno di un anno dalla proposta (2° comma).
 
L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso e non determina la novazione delle obbligazioni (cioè l’estinzione delle obbligazioni esistenti sostituite da nuove obbligazioni, ai sensi dell’art. 1230 c.c.), salvo che sia diversamente stabilito (3° e 4° comma).
 
L’accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle Amministrazioni Pubbliche (comprese le Agenzie Fiscali) ed agli Enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie (INPS, INAIL, ecc.). L’accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il Giudice provvede d'ufficio a dichiarare l’inefficacia o la revoca dell’accordo con decreto reclamabile, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., innanzi al Tribunale e del collegio non può far parte il Giudice che lo ha pronunciato (5° comma).
 
Se l’accordo è raggiunto, cioè se esso raccoglie il consenso di tanti creditori che rappresentano il 60% del valore dei debiti (con le esclusioni sopra elencate), l’organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento che assiste il debitore trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60% richiesta dalla legge, allegando il testo dell’accordo accettato. Nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono elevare le eventuali contestazioni. Decorso tale termine, l’organismo trasmette al Giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva della fattibilità del piano di ristrutturazione e pagamento dei debiti contenuto nell’accordo (art. 12, 1° comma).


Aggiornata il: 28/06/2013