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La procedura di Piano del consumatore per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

Il deposito in Tribunale e l’omologazione del Piano del consumatore

Il Giudice, se la proposta di piano del consumatore soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della Legge 3/2012, e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto la prima udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi che assiste il consumatore sovra indebitato, la comunicazione, almeno 30 giorni prima dell’udienza, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito presso il Tribunale della documentazione di cui all’art. 9 della Legge 3/2012 (cioè della proposta di piano più i documenti allegati previsti dai commi 2°, 3° e 3°-bis dell’art. 9 esaminati nel Paragrafo 2) e l’udienza non devono trascorrere più di 60 giorni (1° comma dell’art. 12-bis. Tutti i termini in esso previsti in questo articolo non sono però perentori).
 
Quando, nelle more della comunicazione ai creditori di cui al capoverso precedente (la legge dice erroneamente “della convocazione”, ma qui non c’è nessuna convocazione dei creditori che però possono presentare contestazioni prima e nel corso dell’udienza, come si deduce dai commi 3° e 4° dell’art. 12-bis), la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata può pregiudicare la fattibilità del piano, il Giudice, con lo stesso criterio di fissazione dell’udienza, può disporre la sospensione degli stessi finché il provvedimento di omologazione non diventa definitivo (2° comma).
 
Successivamente, verificata la fattibilità del piano del consumatore e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.), dell’IVA e delle ritenute di acconto operate e non versate ai dipendenti, collaboratori, ecc. e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il Giudice, se esclude che il consumatore – debitore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere oppure ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, con decreto omologa il piano, disponendo per esso una forma idonea di pubblicità da effettuarsi a cura dell’organismo. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta di piano del consumatore. Il decreto di omologazione è equiparato all’atto di pignoramento.
 
Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati del debitore o di suoi garanti, il decreto deve essere trascritto a cura dell’organismo di composizione della crisi che assiste il consumatore – debitore.
Con l’ordinanza di diniego dell’omologazione del piano il Giudice dichiara l’inefficacia dell’eventuale provvedimento di sospensione dei procedimenti specifici di esecuzione forzata in essere contro il patrimonio del debitore o singoli beni di esso (3° comma).
Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza, in primo luogo economica, del piano, il Giudice omologa quest’ultimo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione di esso in misura non inferiore alla soluzione rappresentata dalla liquidazione del patrimonio del debitore disciplinata dagli artt. 14-ter e seguenti della Legge 3/2012 (trattata nei Paragrafi 6 e 7) (comma 4°).
Anche a questa procedura si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e seguenti del Codice di Procedura Civile sui procedimenti in camera di consiglio. L’eventuale reclamo avverso il decreto si propone al Tribunale e del collegio che decide non può fare parte il Giudice che ha emanato il provvedimento (comma 5°).


Aggiornata il: 03/07/2013