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La procedura di Piano del consumatore per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

Gli effetti del Piano del consumatore

Dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore ad essa non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né possono iniziare o proseguire azioni cautelari od acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore – consumatore che ha presentato la proposta di piano (art. 12-ter, 1° comma).
Questi effetti dell’omologazione vengono meno se non sono pagati i crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.), oppure l’IVA o le ritenute operate e non versate. L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al Tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c. Il reclamo verso questa decisione si propone sempre al Tribunale e del collegio non può fare parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento (comma 4°).
 
Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori a partire dal momento in cui è stata eseguita la pubblicità per esso disposta dal Giudice. I creditori con causa o titolo posteriore a questa data non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (2° comma).
L’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (3° comma).
 
La revoca di diritto e la conseguente cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore hanno luogo quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle Amministrazioni Pubbliche (comprese le Agenzie fiscali) e agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (INPS, INAIL, ecc.) oppure se compie durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 14-bis, 1° comma che richiama il 5° comma dell’art. 11). La cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore comporta la conseguenza che ogni creditore può tornare ad agire individualmente sul patrimonio del debitore - consumatore.
 
Il Tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio col debitore – consumatore, oltre che nelle ipotesi di cui al capoverso precedente, dichiara cessati gli effetti dell’omologazione del piano anche nei seguenti casi (che in parte coincidono con le ipotesi del precedente capoverso):
  1. quando, da parte del debitore, e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti (sono atti in frode ai creditori). In questo caso, il ricorso per la dichiarazione di revoca dell’omologazione del piano del consumatore è proposto da qualsiasi creditore, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta di uno degli atti citati ed, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano del consumatore;
  2. se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore. In questo secondo caso, il ricorso per la dichiarazione di revoca dell’omologazione del piano del consumatore è proposto da qualsiasi creditore, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta di uno degli atti citati ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano del consumatore (2°, 3° e 4° comma).
La dichiarazione di revoca e di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede sui beni o sulle altre componenti del patrimonio del debitore (5° comma).
A questa decisione del Tribunale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio. Il reclamo verso questa decisione si propone sempre al Tribunale e del collegio non può fare parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di reclamo (comma 6°).

Vedi anche la normativa:


Aggiornata il: 03/07/2013