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Cumulo giuridico nel diritto tributario

Tutto quello che c’è da sapere sul concorso di reati

Come inizio, cari lettori, che ne direste di un breve ripasso di diritto penale, tanto per chiarirci le idee?
Può accadere che ad una medesima condotta illecita si applichino più norme incriminatrici; ciò può dare luogo a un vero e proprio concorso di reati ovvero a un concorso apparente di norme.
Per quanto di nostro interesse, il concorso di reati si distingue in materiale e formale; nel primo caso lo stesso autore realizza più reati con più azioni od omissioni, nel secondo, uno stesso soggetto commette più reati con una sola azione od omissione.
La disciplina giuridica non è identica; infatti, mentre nel concorso materiale si applicano tante pene quanti sono i reati (cumulo materiale), nel concorso formale si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (cumulo giuridico) .
Nel caso in cui, però i diversi reati siano avvinti da un medesimo disegno criminoso, in luogo della disciplina del cumulo materiale delle pene subentra il più mite regime del cumulo giuridico previsto dal “nuovo “ art. 81 c.p.
 
Tale previsione introdotta con la riforma novellistica del 1974, ha profondamente modificato l’originario regime giuridico previsto dal legislatore del ‘30 per il concorso formale di reati: al cumulo materiale (tot crimina tot poenae) codificato nella vecchia formulazione dell’art. 81, è subentrato il cumulo giuridico, consistente appunto nell’applicazione della pena prevista per il reato più grave con un aumento corrispondente non più alla somma delle altre pene, ma a una quota proporzionale prefissata dalla legge (nella specie, fino al triplo).
 
Con questa importante innovazione, in un più generale principio del “favor rei”, è stato eliminato uno degli aspetti più accentuatamente repressivi del codice Rocco e si è, al contempo, sostanzialmente ricondotto la disciplina del concorso formale ai principi informatori del codice Zanardelli del 1889, il quale contemplava il cumulo giuridico per il concorso formale omogeneo (dove la pluralità di violazioni ha per oggetto la stessa disposizione incriminatrice) e l’assorbimento, vale a dire l’applicazione della sola pena prevista per il reato più grave nel caso di concorso formale eterogeneo (in cui la pluralità di violazioni riguarda diverse disposizioni incriminatrici).
La considerazione fondante contro il cumulo materiale e a favore del cumulo giuridico è che chi compie più reati con una sola azione, anche omissiva, attua una sola risoluzione criminosa e perciò dimostra una minore pericolosità sociale.
 
Per quanto di nostro interesse, una particolare figura di concorso materiale e’ rappresentata dal reato continuato, tradizionalmente disciplinato dal codice in maniera autonoma, in ragione del fatto che la pluralità dei reati commessi dalla stessa persona appare rientrante in un medesimo disegno criminoso e ciò dimostrerebbe una minore riprovevolezza complessiva dell’agente giustificando, conseguentemente, un trattamento sanzionatorio più mite che non nei normali casi di concorso materiale di reati.
Gli elementi costitutivi del reato continuato sono tre, vale a dire una pluralità di azioni od omissioni, più violazioni di legge, il medesimo disegno criminoso.
L’art. 81 c.p. precisa che le diverse azioni od omissioni possono essere commesse anche in tempi diversi, quindi viene ammesso che, tra le diverse azioni, possa anche intercorrere un notevole lasso di tempo; è però evidente che tanto maggiore sarà la distanza temporale tra i singoli episodi delittuosi, tanto più gravosa risulterà la prova della unicità e medesimezza del disegno criminoso.


Aggiornata il: 08/07/2013