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Cumulo giuridico nel diritto tributario

Diamo un caloroso benvenuto al cumulo e alla continuazione

Tanto premesso, un bel giorno gli operatori del diritto e dell'Amministrazione finanziaria hanno deciso di farla finita con il principio di personalizzazione della sanzione, in tema di violazioni tributarie, con relative conseguenza di mutuare il previsto istituto del cumulo e della continuazione dal diritto penale.
Del resto, il contribuente infedele compie un illecito e come tale deve essere “punito”…e allora perchè non estendere anche a lui i trattamenti di miglior favore del “normale” contravventore?
 
Va da sé che, in un sistema improntato alla sostituzione dell’afflittività della pena con quello della sua funzione rieducativa e di recupero del reo, poteva sembrare quantomeno strano trattare i contribuenti birichini peggio degli autori di reati di ben maggiore disvalore sociale.
 
Quindi, benvenuti agli istituto del cumulo giuridico e della continuazione nel diritto tributario.
Ma quali saranno gli effetti pratici di quest’apertura sul trattamento sanzionatorio?
 
Considerata la scabrosità dell’argomento, meglio aiutarci con un esempio: se un contribuente non emette una fattura per una operazione attiva portata a termine, la mancata emissione del documento fiscale viene punita con una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta evasa; ma la mancata emissione della fattura comporta l’infedele dichiarazione IVA, la cui sanzione va anch’essa dal 100% al 200% dell’imposta evasa; tuttavia questo scenario potrebbe determinare la conseguenza che, il corrispettivo non fatturato, rappresenti contestualmente un ricavo ai fini delle imposte dirette e ciò determina l’infedeltà della dichiarazione dei redditi; inoltre la menzionata omissione può avere ricadute anche sulla dichiarazione IRAP; esiste pertanto un nesso di progressione nella commissione della violazione. Potrebbe verificarsi, inoltre, la circostanza che un contribuente non abbia indicato alcune attività detenute all’estero nel quadro RW e questa omissione si riferisca agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e così via; in sostanza che per più anni abbia omesso di dichiarare una serie delle attività nel quadro RW. In passato, prima dell’introduzione del sistema sanzionatorio attualmente in vigore - disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 - vigeva il c.d. “cumulo materiale delle sanzioni” che si limitava a sommare le pene comminate per ogni singola violazione.
Fortunatamente a questo “bagno di sangue” ha posto rimedio l’art. 12 del D.Lgs. 472/1997, che consente di applicare la sanzione una volta soltanto, seppur aumentata nei limiti previsti dalla norma.


Aggiornata il: 08/07/2013