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Cumulo giuridico nel diritto tributario

Risvolti pratici

I risvolti pratici dell’affaire sono evidenti. Mettiamo il caso in cui il contribuente decida di aderire alla definizione agevolata delle sanzioni (nella misura di 1/3): applicandosi il principio dell’unicità della sanzione, la definizione dovrebbe riguardare la sanzione unica e ciò determinerà una serie di conseguenze da trasferire ai funzionari dell’amministrazione finanziaria con i quali, i professionisti del diritto tributario, si troveranno a dover interagire.
Disgraziatamente, però, gli avvisi di accertamento vengono emessi dall’Amministrazione Finanziaria per singola annualità mentre, negli esempi menzionati e come accade di norma, le violazioni sono state commesse per più annualità (tipico caso del contribuente risultante non congruo agli studi di settore per più periodi di imposta), per cui le dichiarazioni “infedeli” reiterate per più anni hanno effetti che si ripercuotono nel tempo e, allo stato attuale, sono oggetto di autonome e separate verifiche.
Pertanto l’ufficio predispone l’accertamento ed emette l’atto di irrogazione delle sanzioni per singole annualità e, di conseguenza, prima procede per il primo anno, poi per l’anno successivo e così via; ma tutto questo deve necessariamente fare i conti con il principio del cumulo giuridico delle sanzioni; peraltro è attualmente in vigore una disposizione (comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998, e successivamente modificato dall'art.2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 99 del 30 marzo 2000) che afferma che, se più sanzioni impugnate danno luogo a differenti processi non riuniti fra loro o comunque introdotti e pendenti avanti a giudici diversi, e’ lo stesso magistrato che, presa cognizione dell'ultimo di questi, ha il compito di rideterminare la sanzione finale da irrogare complessivamente, tenuto conto nella sua quantificazione delle sanzioni/pene stabilite nelle sentenze precedentemente emanate.
 
L'art. 12 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, di concerto con la disciplina del concorso formale di reati, di cui al già esaminato art. 81 del codice penale da cui è mutuato, definisce il concorso di violazione e continuazione applicato nel sistema amministrativo.
In estrema sintesi la norma nel suddetto caso prevede, in linea generale, l'applicazione di una sanzione unica e ridotta (c.d. cumulo giuridico) in luogo di quella derivante dalla materiale sommatoria delle sanzioni relative ai singoli illeciti (c.d. cumulo materiale).
In particolare la disposizione di legge afferma “è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi” (con la sola omissione di una fattura si determinano violazioni relative a tributi diversi in quanto elemento rilevante ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRAP) e inoltre prevede che “è punito con la sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio chi con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione”. Se, a esempio, un contribuente commette determinate violazioni di tipo formale come quelle relative al quadro RW (vengono definite formali quelle violazioni che non sono collegate alla debenza di un tributo e, di conseguenza, quelle da quadro RW, non essendo collegate ad alcun debito di imposta, rientrano a pieno titolo in questa fattispecie) alle stesse risultano applicabili le disposizioni relative al cumulo giuridico delle sanzioni.
 
Lo stesso articolo prevede, ai commi 1 e 2, l'applicazione di una sanzione unica (c.d. cumulo giuridico), se più favorevole per il contribuente quando, con una sola azione od omissione, si commettono diverse violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge (concorso formale), ovvero con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo di violazioni formali).


Aggiornata il: 08/07/2013