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Esecuzione dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

L'attuazione dell’accordo della crisi e del piano del consumatore

L’esecuzione, cioè l’attuazione, sia dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che del piano del consumatore (art. 13 della Legge 3/2012) prevede che, se per il pagamento dei crediti sono utilizzati beni (ed anche, riteniamo, crediti) sottoposti a pignoramento oppure se ciò è previsto dall’accordo o dal piano, il Giudice, su proposta dell’organismo di composizione della crisi che assiste il debitore, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva di tutti i beni compresi nell’accordo o nel piano e delle somme incassate. Questo liquidatore, ai sensi del comma 8° dell’art. 15, può essere anche un organismo di composizione.
Il liquidatore deve possedere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare previsti dall’art. 28 del RD 267/1942 e può essere, quindi, un professionista (avvocato o commercialista) oppure una società di professionisti od una persona che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in almeno una società per azioni (1° comma dell’art. 13).
Se non è nominato il liquidatore, il debitore, con l’assistenza dell’organismo di composizione procede all’esecuzione del piano, cioè alla liquidazione dei beni e dei crediti in esso previsti.
 
L’organismo di composizione della crisi ha il compito di risolvere le eventuali difficoltà che insorgono nell’esecuzione dell’accordo o del piano e di vigilare sull’esatto adempimento degli stessi, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il Giudice investito della procedura, cioè quello che ha omologato l’accordo o il piano. Questi, sentito il liquidatore, verificata la conformità dell’atto o degli atti dispositivo/i (per esempio: vendita di un bene, cessione di un credito, ecc.) all’accordo o al piano del consumatore e tenuto conto della possibilità di pagamento dei crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.), dell’IVA e delle ritenute di acconto, autorizza con decreto lo svincolo delle somme ottenute e ordina la cancellazione della trascrizione dell’eventuale pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione del decreto di fissazione dell’udienza e del decreto di omologazione dell’accordo o del piano, e la cessazione di ogni forma di pubblicità. In ogni caso, il Giudice può sospendere gli atti di esecuzione dell’accordo quando ricorrano gravi e giustificati motivi (commi 2° e 3°). A questo punto, il liquidatore o il debitore (se il primo non è stato nominato) possono pagare i creditori pecuniari.
Riteniamo che sarebbe stato opportuno prevedere, analogamente al fallimento ed alla liquidazione del patrimonio del debitore, un provvedimento del Giudice di chiusura di queste procedure paraconcorsuali o, meglio ancora, utilizzare a questo scopo il decreto del Giudice di cui al precedente capoverso, prevedendolo dopo la conclusione del programma dei pagamenti ai creditori, pecuniari e non, previsti nell’accordo di composizione o nel piano del consumatore.
I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori con titolo o causa anteriore al momento in cui è stata effettuata la pubblicità relativa all’omologazione del piano del consumatore (art. 12-bis, comma 3°) oppure quella avente per oggetto la proposta di accordo di composizione ed il decreto di fissazione della relativa prima udienza (art. 10, comma 2°, lettera a) (comma 4°).
I crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di accordo di composizione o di quello di piano del consumatore (in primo luogo l’indennità dovuta all’organismo di composizione della crisi che assiste il debitore) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, cioè sono prededucibili dalle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo (vale a dire che vengono soddisfatti, cioè pagati prima degli altri crediti ammessi nella massa passiva della procedura paraconcorsuale), con l’esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o di ipoteca per la parte destinata al pagamento dei crediti in tal modo garantiti (comma 4°-bis).
 
Infine, quando l’esecuzione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi che lo assiste, può modificare la proposta di accordo o di piano. In tal caso, la procedura riparte dall’inizio con le modalità previste per l’accordo di composizione e per il piano del consumatore (comma 4°-ter).


Aggiornata il: 10/07/2013