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Esecuzione dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Le fasi della procedura di accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento

1)      Il debitore (consumatore od impresa non soggetta al fallimento od ente non commerciale), assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, presenta al Tribunale competente per territorio la proposta di accordo per la ristrutturazione e il pagamento dei debiti;
2)        L’organismo di composizione presenta, entro tre giorni dal deposito di essa presso il Tribunale, la proposta di accordo con la ricostruzione della posizione fiscale del debitore all’agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche degli Enti Locali;
3)     Il Giudice fissa con decreto la data dell’udienza, da tenersi entro 60 giorni dal deposito della proposta di accordo, dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto entro 40 giorni prima dell’udienza stessa, stabilisce le idonee forma di pubblicità della proposta e del decreto e l’eventuale trascrizione di quest’ultimo (effettuate dall’organismo di composizione che assiste il debitore);
4)    I creditori fanno pervenire all’organismo di composizione che assiste il debitore le loro dichiarazioni di assenso (o di dissenso) alla proposta presentata dal debitore. Se non inviano tale dichiarazione, il consenso si dà per prestato (silenzio – assenso);
5)       All’udienza, accertata l’assenza di atti in frode ai creditori, il Giudice dispone la revoca del decreto di cui al punto 3);
6)      Se l’accordo viene accettato da tanti creditori che rappresentano il 60% dei debiti (esclusi quelli di cui al comma 2° dell’art. 11 della Legge 3/2012) del debitore, l’organismo trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e col testo dell’accordo accettato;
7)     Il Giudice, entro 6 mesi dalla presentazione della proposta di accordo, omologa con decreto l’accordo stesso e dispone le idonee forme di pubblicità per esso (effettuate dall’organismo). L’accordo omologato diviene obbligatorio per i creditori una volta effettuata la pubblicità;
8)   Il Giudice, se ciò è previsto dall’accordo o se per questo sono utilizzati beni o crediti sottoposti a pignoramento, nomina un liquidatore che può essere anche un organismo di composizione e che procede alla liquidazione dei beni e dei crediti previsti nell’accordo;
9)    Se non è nominato il liquidatore, il debitore, con l’assistenza dell’organismo di composizione, procede all’esecuzione dell’accordo, cioè alla liquidazione dei beni e dei crediti in esso previsti;
10)     Al termine della liquidazione dei beni, il Giudice autorizza con decreto lo svincolo delle somme ottenute, la cancellazione della trascrizione dell’eventuale pignoramento e la cessazione di ogni forma di pubblicità;
11)     Il liquidatore o il debitore (se il primo non è stato nominato) procedono al pagamento dei debitori pecuniari. La procedura si conclude.
 


Aggiornata il: 10/07/2013