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Esecuzione dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Le fasi della procedura del piano del consumatore

1)     Il consumatore - debitore, assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, presenta al Tribunale competente per territorio la proposta di piano del consumatore per la ristrutturazione e il pagamento dei debiti;
2)       L’organismo di composizione presenta, entro tre giorni dal deposito di essa presso il Tribunale, la proposta di piano del consumatore con la ricostruzione della posizione fiscale di quest’ultimo all’agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche degli Enti Locali;
3)      Il Giudice fissa con decreto la data della prima udienza, da tenersi entro 60 giorni dal deposito della proposta di piano, dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto entro 30 giorni prima dell’udienza stessa e sospende eventuali procedimenti di esecuzione forzata in corso sui beni del consumatore - debitore;
4)       Il Giudice, entro 6 mesi dalla presentazione della proposta di piano del consumatore, omologa con decreto il piano stesso e dispone le idonee forme di pubblicità per il provvedimento, compresa l’eventuale trascrizione (effettuate dall’organismo di composizione che assiste il debitore). L’accordo omologato diviene obbligatorio per i creditori una volta effettuata la pubblicità;
5)      Il Giudice, se ciò è previsto dal piano o se per questo sono utilizzati beni o crediti sottoposti a pignoramento, nomina un liquidatore che può essere anche un organismo di composizione e che procede alla liquidazione dei beni e dei crediti previsti sempre nel piano;
6)      Se non è nominato il liquidatore, il consumatore - debitore, con l’assistenza dell’organismo di composizione, procede all’esecuzione del piano del consumatore, cioè alla liquidazione dei beni e dei crediti in esso previsti;
7)        Al termine della liquidazione dei beni, il Giudice autorizza con decreto lo svincolo delle somme ottenute, la cancellazione della trascrizione dell’eventuale pignoramento e la cessazione di ogni forma di pubblicità;
8)        Il liquidatore o il debitore (se il primo non è stato nominato) procedono al pagamento dei debitori pecuniari. La procedura si conclude.


Aggiornata il: 10/07/2013