Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore: i presupposti e l’avvio

I presupposti per l’avvio della procedura di liquidazione

La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore può essere utilizzata sia dal consumatore che dalla impresa non soggetta al fallimento, ma, secondo noi, non dagli enti privati senza scopo di lucro od enti non commerciali (categoria del diritto tributario in cui rientrano le associazioni, le fondazioni e i comitati) perché per questi ultimi la legge prevede un’apposita procedura di liquidazione agli artt. 11 – 21 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile (questa disciplina è prevista per le persone giuridiche, ma, nella pratica, si applica per analogia anche agli enti di fatto, cioè senza personalità giuridica nel cui caso si aggiunge la responsabilità patrimoniale illimitata degli amministratori delle associazioni e dei membri del comitato) il cui presupposto è l’estinzione o lo scioglimento dell’ente ed a cui consegue la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche (se l’ente è persona giuridica). Non solo, ma nel caso particolare della fondazione liquidare il patrimonio significa togliere all’ente la possibilità di perseguire i suoi scopi e quindi farlo necessariamente estinguere, mentre con la liquidazione del patrimonio disciplinata dalla Legge 3/2012, l’attività del debitore può proseguire.
Per quanto riguarda le società che utilizzano questa procedura facciamo notare che essa non deve essere confusa con quella di liquidazione della società (prevista dagli artt. 2272 – 2283 c.c. per le società di persone e dagli artt. 2484 – 2496 c.c. per le società di capitali e cooperative) perché quest’ultima è la conseguenza dello scioglimento della società, cosa che non è nella liquidazione del patrimonio che serve soltanto a risolvere una crisi da sovra indebitamento, ma non a sciogliere la società, la cui attività prosegue.
 
L’art. 14-ter della Legge 3/2012 stabilisce che il debitore in stato di sovraindebitamento “in alternativa alla proposta per la composizione della crisi […] può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni” se non è soggetto alle procedure fallimentari disciplinate dal RD 267/1942 e se non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure paraconcorsuali disciplinate dalla Legge 3/2012. La lettera della norma non cita espressamente il piano del consumatore, ma che la liquidazione del patrimonio del debitore – consumatore possa essere chiesta in alternativa anche alla procedura del piano del debitore si deduce dal fatto che il comma 4° dell’art. 12-bis, dedicato a quest’ultima procedura, richiama l’alternativa della liquidazione del patrimonio. Inoltre, sarebbe illogico che il debitore – consumatore possa chiedere tale liquidazione se utilizza l’accordo di composizione ma non in alternativa al piano del debitore.


Aggiornata il: 12/07/2013