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La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore: i presupposti e l’avvio

La domanda di avvio della procedura di Liquidazione

La domanda di avvio della procedura di liquidazione è proposta al Tribunale competente territorialmente per il luogo di residenza del debitore (se questo è un consumatore), o di quello della sede principale (cioè la sede effettiva dell’attività che può non coincidere con la sede legale) se il debitore è una impresa non soggetta al fallimento. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 9 della Legge 3/2012, vale a dire:
  • l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
  • l’elenco di tutti i beni del debitore;
  • l’elenco degli eventuali atti di disposizione (vendite, donazioni, remissioni di debito, ecc.) del proprio patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni dal debitore;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • l’attestazione della fattibilità della liquidazione rilasciata dall’organismo di composizione delle crisi che assiste il debitore;
  • l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia (se il debitore ha famiglia. Riteniamo che questo punto debba trovare applicazione anche per i soci delle società di persone che possono utilizzare queste procedure se ricavano la maggior parte del loro reddito dall’attività della società);
  • le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, se il debitore esercita attività di impresa (comma 2° dell’art. 14-ter).
Alla domanda sono allegati anche l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili ed una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (che assiste il debitore anche nella procedura del liquidazione del patrimonio) che deve contenere:
  • l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  • l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  • il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni (è chiaro che i contenuti di queste prime tre lettere devono essere riportati nella relazione dell’organismo solo se il debitore è una persona fisica);
  • l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  • il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda(comma 3°).
L’organismo di composizione, entro tre giorni dalla richiesta, da parte del debitore, della relazione particolareggiata di cui al capoverso precedente dà notizia della richiesta e, riteniamo logicamente, del prossimo avvio della procedura di liquidazione del patrimonio all’agente della riscossione (Equitalia od altro) ed agli uffici fiscali, anche presso gli Enti Locali, competenti territorialmente in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore (4° comma).
La domanda di avvio della procedura liquidazione è inammissibile se la documentazione presentata non permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (5° comma).
 
Non sono compresi nella liquidazione (cioè non entrano nella massa attiva di essa finalizzata a soddisfare, cioè pagare i crediti ammessi al passivo):
  • i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile;
  • i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice (crediti che in gran parte coincidono con quelli di cui alla lettera precedente);
  • i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo (per questi ultimi beni e frutti) quanto disposto dall'art. 170 c.c., cioè fatta eccezione per i debiti contratti dal debitore per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
  • le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (6° comma), ma anche, riteniamo, le somme di denaro impignorabili per legge, come il capitale o la rendita maturata che l’assicuratore deve al contraente od al beneficiario in base ad un contratto di assicurazione sulla vita (art. 1923, 1° comma, c.c.).
Il deposito, cioè la presentazione della domanda di liquidazione sospende, ai soli effetti del concorso con gli altri crediti ammessi al passivo, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura di liquidazione, a meno che i crediti non siano assistiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt, 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, del Codice Civile (comma 7°), cioè salva l’estensione del privilegio accordato al credito alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione ed agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente e per gli interessi legali maturati dalla data del pignoramento fino a quella della vendita forzata dei beni del debitore, il diritto di prelazione del creditore pignoratizio sugli stessi interessi e l’estensione dell’ipoteca su di essi (solo che in questo caso l’ipoteca si estende agli interessi dovuti per i due anni precedenti e per quello in corso alla data del pignoramento ed agli interessi legali maturati dal termine di quest’ultimo anno fino alla data della vendita forzata dei beni del debitore).
 
L’art. 14-quater della Legge 3/2012 prevede che la procedura di accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento e quella di piano del consumatore possono essere convertite nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, sulla base di un decreto del Giudice, avente i contenuti di cui all’art. 14-quinquies, comma 2°, che esaminiamo nel prossimo capoverso, emanato su istanza del debitore o di uno dei creditori, nei seguenti casi:
  • di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore nel caso in cui e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;
  • quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo l’accordo di composizione alle Amministrazioni Pubbliche (comprese le Agenzie fiscali) oppure agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • se risultano compiuti durante la procedura dell’accordo di composizione atti diretti a frodare le ragioni dei creditori diversi da quelli di cui al primo punto di questo elenco;
  • se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano del consumatore, se le garanzie in esso promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile per cause imputabili al debitore.


Aggiornata il: 12/07/2013