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La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore: i presupposti e l’avvio

Il decreto del giudice di apertura della procedura di Liquidazione

Il Giudice, ai sensi dell’art. 14-quinquies, se la domanda di avvio della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore soddisfa i requisiti previsti dall’art. 14-ter (che abbiamo esaminato sopra in questo paragrafo e che riguardano soprattutto la documentazione da allegare alla domanda stessa ed i crediti che non possono essere compresi nell’attivo della liquidazione che andrà a soddisfare i debiti), dichiara aperta con decreto la procedura di liquidazione. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio. Il reclamo verso i provvedimenti del Giudice si propone al Tribunale e del collegio non può fare parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento (comma 1°). Con questo decreto di apertura, il Giudice:
  1. quando non sia stato nominato già nella procedura di accordo di composizione o di piano del consumatore (ai sensi dell'articolo 13, comma 1°), nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art, 28 del RD 267/1942 per il curatore fallimentare (cioè di un avvocato o di un commercialista oppure di una società di professionisti o di una persona che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società per azioni). Questo liquidatore, ai sensi del comma 8° dell’art. 15 (trattato nel Paragrafo 8), può essere anche un organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento;
  2. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione della liquidazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al decreto di apertura della procedura. Dal momento che, però, la disciplina della liquidazione del patrimonio del debitore non prevede un provvedimento di omologazione riteniamo che questa manifestamente errata dicitura della norma si riferisca al decreto del Giudice di chiusura della procedura, previsto dal 5° comma dell’art. 14-novies e trattato nel paragrafo successivo. Nel caso contrario, questa procedura paraconcorsuale, quindi collettiva, dei creditori non avrebbe senso in presenza di azioni esecutive o cautelari individuali di alcuni di questi;
  3. stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto di apertura, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione degli stessi nel registro delle imprese;
  4. ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
  5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il decreto e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore (il 3° comma sempre dell’art. 14-quinquies specifica pure che il decreto deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento);
  6. fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 6°, lettera b), cioè quantifica quanto, delle somme che il debitore guadagna con la sua attività autonoma, oppure col suo salario, stipendio, pensione, assegno alimentare o di mantenimento, ecc., è necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia e, pertanto, non può essere acquisito alla massa attiva della liquidazione avviata col decreto e, comunque sempre rispettando, ai sensi della lettera a) del comma 6° citato, i limiti di pignorabilità di questi crediti fissati dall’art. 545 c.p.c. per cui, per esempio, i crediti alimentari non sono pignorabili se non per causa di alimenti o i crediti per salari e stipendi non sono pignorabili per più del 50% del loro importo (comma 2° dell’art. 14-quinquies).
La procedura di liquidazione rimane aperta fino alla competa esecuzione del programma di liquidazione ed, in ogni caso, ai fini dell’art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito, cioè alla presentazione della domanda da parte del debitore (4° comma dell’art. 14-quinquies). Il fine dell’art. 14-undecies è quello di acquisire alla massa attiva della liquidazione i beni e i crediti del debitore sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda citata, per poi liquidarli e soddisfare anche con le somme così ricavate i creditori ammessi al passivo della liquidazione.


Aggiornata il: 12/07/2013