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Lo svolgimento della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore e l’esdebitazione di quest’ultimo

La formazione dell'inventario e la domanda di partecipazione alla liquidazione

Vediamo ora come si svolge la liquidazione del patrimonio del debitore. Il primo passo, ai sensi dell’art. 14-sexies della Legge 3/2012 è la formazione dell’inventario dei beni che fanno parte del patrimonio del debitore da parte del liquidatore che, subito dopo, comunica ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali di godimento su beni immobili o mobili nel possesso o nella disponibilità del debitore le seguenti informazioni: 
  1. che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia la prova della ricezione (quindi anche con raccomandata cartacea A.R., telefax, telegramma, ecc.), la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'art. 14-septies, che riportiamo nel prossimo capoverso, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni dovranno essere eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
  2. la data entro cui vanno presentate le domande;
  3. la data entro cui sarà comunicato al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
Ai sensi dell’art. 14-septies, la domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso al Giudice che segue la procedura che contiene:
  1. l'indicazione delle generalità del creditore;
  2. la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
  3. la succinta esposizione degli elementi di fatto e di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
  5. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente per la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (1° comma).
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere (2° comma).
Anche nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, come in quella del piano del consumatore, non c’è bisogno di raggiungere l’adesione di un numero di creditori che rappresenta una percentuale minima dei crediti riportati nello stato passivo di cui ai successivi capoversi. La legge si affida chiaramente all’interesse dei creditori a presentare la domanda di partecipazione alla liquidazione, tanto più che, come abbiamo già visto nel paragrafo precedente, a partire dalla data del decreto di apertura fino a quella del decreto di chiusura della procedura di liquidazione i creditori non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive né acquistare diritti di prelazione sui beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione stessa.


Aggiornata il: 16/07/2013