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Lo svolgimento della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore e l’esdebitazione di quest’ultimo

La formazione del passivo ai fini della liquidazione

Scaduto il termine entro il quale devono essere presentate le domande di partecipazione alla liquidazione, il liquidatore, dopo avere esaminato quelle che sono giunte, predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati (il debitore, i creditori e i titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore), assegnando loro un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni attraverso posta elettronica certificata o con altri mezzi con cui vi sia la prova della ricezione del messaggio (quindi anche con raccomandata cartacea A.R., telefax, telegramma, ecc.) (art. 14-octies, 1° comma).
In assenza di queste osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti del procedimento di liquidazione, cioè al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui reali e personali sui beni del debitore (2° comma).
 
Quando sono formulate osservazioni ed il liquidatore le ritiene fondate, questi, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’ultima osservazione, predispone un altro progetto di stato passivo e lo comunica alle parti della liquidazione. In presenza di contestazioni fondate non superabili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice che lo ha nominato che provvede alla definitiva formazione dello stato passivo della liquidazione. A questa fase della procedura si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio. L’eventuale reclamo avverso il decreto si propone al Tribunale e del collegio che decide non può fare parte il Giudice che ha emanato il provvedimento (commi 3°, 4° e 5°).


Aggiornata il: 16/07/2013