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Lo svolgimento della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore e l’esdebitazione di quest’ultimo

La liquidazione dei beni del debitore

Si giunge così alla fase della liquidazione vera e propria: il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, deve elaborare un programma di liquidazione che comunica al debitore ed ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore e deposita nella cancelleria del Giudice che segue la procedura. Il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della procedura stessa (art. 14-novies, 1° comma).
Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Di quest’ultimo fanno parte anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore.
Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi, nonché i mezzi di pubblicità e di trasparenza delle operazioni di vendita citate sono quelli previsti dal Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dal 7° comma dell’art. 107 del RD 267/1942.
 
Inoltre, il liquidatore è obbligato a cedere i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda ed è legittimato ad esercitare qualsiasi azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni ed il recupero dei crediti compresi nel patrimonio del debitore da liquidare e comunque collegati all’attività di amministrazione di questo (art. 14-decies).
Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure di vendita il debitore, i creditori, i titolari di diritti sui beni del debitore e il Giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il Giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi (2° comma dell’art. 14-novies).

Il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza con decreto lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta (3° comma). Sulla base dello svincolo disposto dal Giudice delle somme incassate dalla vendita dei beni e dall’incasso dei crediti si procede al pagamento dei creditori pecuniari.
Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima di quattro anni dal deposito della domanda di liquidazione da parte del debitore, il Giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura (5° comma).
Anche se nella pratica non è (purtroppo) eccessiva, una lunghezza minima di quattro anni della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore non ci sembra possa rappresentare un incentivo ad utilizzarla, specie se tiene presente anche la norma esposta nel capoverso successivo.
 
Come già detto alla fine del paragrafo precedente, ai sensi dell’art. 14-undecies, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiscono oggetto della procedura di liquidazione, dedotte le spese sostenute dal debitore il cui patrimonio viene liquidato per l’acquisto e la conservazione dei beni e dei crediti medesimi. Facciamo notare che i crediti non sono citati nel testo dell’art. 14-undecies, ma nel suo titolo (che molti ritengono non faccia parte del testo della norma di legge): in ogni caso sarebbe illogico che i crediti sopravvenuti non rientrassero nel patrimonio di liquidazione o fra i beni, intesi in senso lato come elementi della massa attiva e non tecnico-giuridico (cioè i beni come cose che possono essere oggetto di diritti, ai sensi dell’art. 810 c.c.), che fanno parte di quest’ultimo. In questo caso, il debitore deve integrare l’elenco dei suoi beni di cui al 2° comma dell’art. 9 richiamato dall’art. 14-ter, comma 2° (e non 3°, come erroneamente dice la norma), e, riteniamo, il liquidatore deve aggiornare l’inventario dei beni del debitore che ha formato ai sensi dell’art. 14-sexies.
Invece, i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione (con eventuale annotazione nel registro delle imprese e trascrizione) prevista dal 2° comma dell’art. 14-quinquies non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione (art. 14-duodecies, 1° comma).
I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, cioè sono prededucibili dalle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo (vale a dire che devono essere soddisfatti, cioè pagati prima degli altri crediti ammessi nella massa passiva di questa procedura paraconcorsuale), con l’esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o di ipoteca per la parte destinata al pagamento dei crediti in tal modo garantiti (2° comma).


Aggiornata il: 16/07/2013