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Lo svolgimento della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore e l’esdebitazione di quest’ultimo

L’esdebitazione nella procedura di liquidazione del patrimonio

Si arriva in tal modo alla fase finale della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, vale a dire all’esdebitazione, disciplinata dall’art. 14-terdecies della Legge 3/2012, che vale solo per il debitore persona fisica (quindi non per le persone giuridiche o per gli enti metaindividuali privi di personalità giuridica, ma può valere per le persone fisiche che hanno una responsabilità patrimoniale illimitata per le obbligazioni assunte da un ente privo di personalità giuridica, come le società di persone) e consiste nell’ammissione di questi al beneficio della liberazione dall’obbligo di pagare i debiti residui non soddisfatti nei confronti dei creditori concorsuali a condizione che, sempre il debitore:
  1. abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  3. non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
  4. non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 della Legge 3/2012, trattato nell’ultimo paragrafo;
  5. abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze ed alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
  6. siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione (1° comma).
L’esdebitazione del debitore è esclusa:
  1. quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali e reddituali (anche se questo secondo aspetto non è espressamente citato dalla norma, sarebbe illogico escluderlo perché la capacità di ripagare i propri debiti deriva anche dall’importo del reddito del debitore);
  2. quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (2° comma).
L’esdebitazione non opera:
  1. per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
  2. per i debiti da risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  3. per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento (di cui al Paragrafo 3) e di piano del debitore (di cui al Paragrafo 4), sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza, da parte dell’Amministrazione Fiscale, di nuovi elementi (comma 3°).
Il Giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 14-terdecies, riportate nel terzo e nel secondo capoverso precedente a questo, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non soddisfatti integralmente possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. di fronte al Tribunale e del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il decreto (comma 4°).
Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, anche se soddisfatti integralmente, se risulta:
  • che esso e' stato concesso avendo il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;
  • che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti (5° comma).
Infine, anche a questa fase della procedura si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio. L’eventuale reclamo avverso il decreto si propone al Tribunale e del collegio che decide non può fare parte il Giudice che ha emanato il provvedimento (6° comma).


Aggiornata il: 16/07/2013