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Lo svolgimento della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore e l’esdebitazione di quest’ultimo

Le fasi della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore

1)        Il debitore (consumatore od impresa non soggetta al fallimento), assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, presenta al Tribunale competente per territorio la domanda di liquidazione del suo patrimonio;
2)        Il Giudice, con decreto, dichiara aperta la procedura di liquidazione, nomina il liquidatore (che può essere un organismo di composizione) e stabilisce le idonee forma di pubblicità della domanda e del decreto e l’eventuale trascrizione di quest’ultimo;
3)        Il liquidatore forma l’inventario dei beni facenti parte del patrimonio del debitore;
4)      Il liquidatore comunica ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni del creditore che possono partecipare alla liquidazione;
5)        I creditori presentano, con ricorso al Giudice, la domanda di partecipazione alla liquidazione;
6)    Il liquidatore predispone il progetto di stato passivo, lo comunica agli interessati che presentano le loro osservazioni ed, infine, lo approva;
7)       Il liquidatore elabora il programma di liquidazione del patrimonio del debitore e lo comunica agli interessati (debitore e creditori) e lo deposita nella cancelleria del Giudice;
8)        Il liquidatore procede alla vendita dei beni mediante procedure competitive ed agli altri atti di liquidazione ed informa degli esiti di questi le parti e il Giudice;
9)    Il Giudice autorizza con decreto lo svincolo delle somme incassate dalla liquidazione, la cancellazione dell’eventuale trascrizione e la cessazione della pubblicità;
10)     Il liquidatore paga i creditori che vantano crediti pecuniari;
11)    Il Giudice, accertato il completamento del programma di liquidazione e non prima di quattro anni del deposito della domanda di liquidazione da parte del debitore, dispone con decreto la chiusura della procedura di liquidazione;
12)     Il debitore persona fisica, entro un anno dal decreto di chiusura della procedura, può presentare ricorso al Giudice per l’esdebitazione;
13)     Il Giudice, se ne ricorrono i presupposti,dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente con la procedura di liquidazione;
14)     I creditori non soddisfatti integralmente possono presentare reclamo verso questo decreto oppure istanza per la revoca dell’esdebitazione per avere il debitore posto in essere atti in frode ai creditori.


Aggiornata il: 16/07/2013