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Il Decreto del fare modifica le norme sul concordato preventivo in bianco

Il concordato preventivo

L’articolo 82 del decreto interviene prevedendo una revisione delle norme della legge fallimentare introdotte lo scorso anno con il cosiddetto decreto Passera. Entrato in vigore nel settembre del 2012, il provvedimento prevedeva la possibilità per l’imprenditore di evitare l’azione di revocatoria fallimentare con la semplice presentazione della domanda in tribunale, senza la necessità di allegare agli atti il piano di rientro. Il concordato preventivo comporta, infatti, un accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione – anche parziale – dei creditori.
 
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può quindi proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che contenga:
  • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;
  • l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
  • la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  • trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. Per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
In base al decreto Passera per bloccare la revocatoria fallimentare era sufficiente presentare la domanda di concordato in forma “snella”, allegando solo successivamente tutta la documentazione richiesta di riferimento sia allo stato dei creditori sia alla situazione della società.


Aggiornata il: 16/07/2013