Il comma 3 dell’art. 10 L. 183/2011 dispone che: “è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”. La norma indica due caratteristiche che la costituenda società dovrà avere ovvero:
- dovrà esercitare una o più attività professionali regolamentate;
- dovrà essere costituita in una delle forme societarie già previste dal nostro ordinamento.
Di conseguenza non viene introdotto un nuovo modello societario che va ad affiancarsi a quelli già esistenti, ma i soci della costituenda società hanno facoltà di scegliere tra le seguenti forme societarie:
- Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
- Società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni);
- Cooperative.
La forma di società da adottare dipenderà quindi dai soci, che al momento della costituzione dovranno effettuare una serie di valutazioni sulle diverse fattispecie, in ordine alla responsabilità.