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Il prelievo erariale sugli immobili in Italia: un quadro di sintesi (2 parte)

Il prelievo sul reddito e sul patrimonio degli immobili

Il prelievo sul reddito e costituito dall' IRPEF – IRES che colpisce il reddito costituito dal canone di locazione/o affitto e se questo manca il reddito figurativo dato dalla rendita catastale.
 
Per gli immobili destinati ad abitazione principale dal 2000 è prevista l'esenzione ed inoltre al proprietario spetta la detrazione per gli interessi passivi, delle provvigioni pagate all'agenzia per l'acquisto.
 
L' imposta patrimoniale, attualmente costituita dall'IMU prevede sempre come base imponibile la rendita catastale aggiornata in base a coefficienti e prevede agevolazioni per la prima casa destinata ad abitazione o ad abitazione dei familiari.
 
Per le abitazioni locate, il reddito è soggetto all’IRPEF o alla cedolare secca su opzione del locatore.
Quando il reddito è soggetto a tassazione ordinaria, IRPEF, al proprietario sono riconosciute delle deduzioni dal reddito che aumentano se il contratto di locazione è del tipo “concordato”
 
Se il reddito è invece, per scelta del locatore, soggetto a cedolare secca l'imposta è pari al 19 per cento per gli affitti a canone concor­dato e al 21 per cento per quelli a canone libero. Inoltre la cedolare secca sostituisce oltre all’IRPEF, l’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione e sulle relative risoluzioni e proroghe. Se il locatore sceglie la cedolare non potrà applicare gli aumenti ISTAT al canone di locazione.
 
Sono previste anche agevolazioni a favore dei conduttori a basso reddito di importo variabile dai 150 ai 1000 euro.
 
Il trattamento fiscale degli immobili strumentali posseduti da imprese non è difforme da quello degli altri beni che concorrono alla produzione.
 
Per gli immobili posseduti da privati dal 1998 ad oggi sono state previste agevolazioni per i lavori di ristrutturazione nella misura del 36 per cento, con un tetto di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare. Con il decreto-legge n. 63 del 2013, su tali interventi è stato previsto un potenziamento della detrazione e della spesa massima, rispettivamente al 50 per cento e a 96.000 euro, fino a tutto il 2013.
 
Per i lavori di riqualificazione energetica, in questo caso a favore sia delle imprese che dei privati, è stata introdotta dal 2007 una detrazione del 55 per cento delle spese, elevata per l’anno in corso (e fino al 30 giugno 2014 per i lavori condominiali) al 65 per cento, con un tetto di detrazione massima variabile. Analoga misura è stata prevista perle spese di adeguamento antisismico.
 
Le plusvalenze realizzate da privati per la vendita di immobili destinate ad abitazione non sono mai tassabili;
 
le plusvalenze realizzate da privati per la vendita degli altri immobili sono tassate solo se tra l'acquisto e la vendita intercorre un periodo inferiore a 5 anni; è prevista la possibilità del pagamento di una imposta sostitutiva del 20 per cento;
 
le plusvalenze relative alla vendita di aree edificabili sono sempre tassate;
 
le plusvalenze conseguite per la vendita di abitazioni ereditate non sono tassabili.
 
Per le imprese invece le plusvalenze sono sempre tassabili sia ai fini IRPEF/IRES che IRAP.
 
 
Fonte: Servizio Studi del Senato


Aggiornata il: 17/08/2013