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Il prelievo erariale sugli immobili in Italia: un quadro di sintesi (2 parte)

Il prelievo sui traferimenti

Le imposte sui trasferimenti variano a seconda che si tratti di abitazioni o fabbricati strumentali e che lo scambio coinvolga privati o imprese.
 
L’acquisto di un’abitazione è soggetto a imposta di registro del 7 per cento e a imposte ipotecarie e catastali, rispettivamente, del 2 e dell’1 per cento.
Se l’acquisto riguarda la "prima casa" l’imposta di registro è ridotta al 3 per cento e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (168 euro ciascuna); inoltre, per chi vende e riacquista l’abitazione principale entro un anno, vi è la possibilità di scomputare le imposte pagate con riferimento al primo acquisto da quelle dovute sul successivo.
 
La base imponibile delle imposte che normalmente è il valore di trasferimento per le abitazioni puo' essere costituito dalla rendita catastale aggiornata e rivalutata con dei coefficienti, che risulta essere sempre di molto inferiore ai valori correnti.
 
Dal 2014 (dlgsv. 23 del 2011) i trasferimenti saranno soggetti all’imposta di registro nella misura del 9 per cento, ridotto al 2 per cento per l’acquisto dell’abitazione principale; il prelievo assorbirà anche le imposte ipotecarie, catastali e di bollo (l’importo dovuto non potrà essere inferiore a 1.000 euro).
 
Per le abitazioni cedute da costruttori si applica l'Iva del 4 per cento per la prima casa, del 10 per cento per le altre abitazioni e del 21 per cento per le abitazioni di lusso, oltre alle imposte d’atto in misura fissa. Se l’acquirente è un’impresa (diversa da un costruttore), l’imposta è indetraibile.
 
È stata recentemente introdotta la possibilità per le imprese edili di addebitare l’IVA su operazioni effettuate anche dopo cinque anni dall’ultimazione dei lavori con conseguente detraibilità di quella pagata sugli acquisti da fornitori.
 
Sono previste agevolazioni per i fondi immobiliari, le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita di beni immobili.
 
I conferimenti di "pluralità d’immobili" prevalentemente locati a fondi immobiliari e SIIQ sono esclusi da IVA e soggetti a imposte d’atto in misura fissa.
 
Un’imposta di registro pari all’1 per cento si applica alle cessioni di abita­zioni, esenti da IVA, a società che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita di beni immobili, a condizione che queste ultime li rivendano entro tre anni.
 
Gli scambi tra imprese di fabbricati strumentali sono esenti, o, su opzione del cedente, imponibili IVA ad aliquota ordinaria; a prescindere dal regime IVA, si applicano l’imposta ipotecaria del 3 per cento e l’imposta catastale dell’1 per cento sul valore di transazione, nonché l’imposta di registro in misura fissa.
Anche in tal caso sono previste riduzioni per i fondi immobiliari, le SIIQ, l’attività di leasing, nonché per gli immobili trasferiti nell’ambito di operazioni straordinarie.
 
L’acquisto a titolo gratuito di immobili determina l’applicazione dell’imposta sulle suc­cessioni e donazioni, oltre che delle imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
 
La base imponibile è il valore dichiarato; per gli immobili diversi dalle aree edificabili, l’Amministrazione finanzia­ria non può procedere ad accertamento se tale valore è almeno pari a quello catastale. La presenza di elevate franchi­gie di esenzione, differenziate per tipologie di beneficiario, e la sostanziale determinazione del valore degli immobili su base catastale limitano di fatto tale forma di prelievo ai grandi patrimoni.
Fonte: Servizio Studi del Senato


Aggiornata il: 17/08/2013