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Legge di Stabilità 2014: la potestà regolamentare dei comuni per l'applicazione del Trise

La potestà regolamentare

La normativa di riferimento, ribadendo che si tratta solamente di un disegno di legge e che, quindi, dovrà superare il vaglio dell'approvazione parlamentare, è contenuta nell'art. 20 ddl AS-1120. La disposizione citata prevede che il comune, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52, d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possa determinare la disciplina per l'applicazione del TRISE.
L'art. 52 citato consente ai comuni di disciplinare mediante regolamento le proprie entrate tributarie, ponendo quale limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi che deve necessariamente essere effettuata dalla normativa primaria, per evidente rispetto della riserva di legge in materia tributaria di cui all'art. 23 della Costituzione.
Come anticipato, il TRISE è composto dalla TARI e dalla TASI e, pertanto, anche la potestà regolamentare comunale è differenziata in base alla componente di riferimento.
Con riferimento alla TARI (che, si rammenta, concerne la tassazione per la gestione dei rifiuti urbani), il comune avrà la possibilità di stabilire:
  1. i criteri di determinazione delle tariffe;
  2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
Per quanto concerne, invece, la TASI, la normativa nazionale individua un ambito più circoscritto di poteri in capo ai comuni. Gli enti locali, quindi, con loro regolamento potranno prevedere:
  1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE (indicatore sintetico della condizione economica);
  2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
L'art. 20, c. 2, del disegno di legge prevede, poi, che il Consiglio comunale approvi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI.
 


Aggiornata il: 29/10/2013