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Legge di Stabilità 2014: la potestà regolamentare dei comuni per l'applicazione del Trise

Applicazione e riscossione del tributo

La normativa nazionale demanda al comune tali aspetti ad eccezione che per l'eventuale tariffa – sostitutiva della TARI – per la gestione dei rifiuti istituita dai comuni ove è stato realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico: In tali ipotesi, infatti, la legge prevede che l'applicazione e la riscossione della tariffa sia demandata al soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
I comuni, sicuramente, possono gestire questo nuovo tributo secondo la precipua disciplina dettata dal già citato art. 52, d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ma, secondo il disegno di legge in commento, in deroga a tale disposizione possono, altresì, affidare l'accertamento e la riscossione del TRISE ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2013 risulta affidato il servizio di gestione della TARES (di cui all'art. 14, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214). Tuttavia, tale facoltà può operare, secondo il disegno di legge, solamente fino al 31 dicembre 2014.
Ad ogni modo, per quanto concerne l'applicazione del tributo, il comune è tenuto a designare il funzionario responsabile al quale vengono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, compreso il potere di adottare i provvedimenti relativi a tale attività e la rappresentanza in giudizio per le eventuali controversie aventi ad oggetto il tributo.
Il funzionario responsabile, al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, può inviare questionari agli stessi e accedere presso altri uffici pubblici o enti di gestione di servizi pubblici dai quali ottenere dati e notizie e, infine, può disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con un preavviso al possessore dell'immobile non inferiore a sette giorni. Peraltro, per la richiesta di dati e notizie è prevista una specifica esenzione da spese e diritti.
Il disegno di legge, inoltre, prende in considerazione – innovando da questo punto di vista – l'ipotesi in cui il contribuente non presti la propria collaborazione o vi siano altri impedimenti alla diretta rilevazione dei dati necessari all'accertamento tributario del TRISE. In siffatte ipotesi, il disegno di legge prevede che l'accertamento possa essere effettuato anche sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 


Aggiornata il: 29/10/2013