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IMU 2013: dove รจ dovuta la differenza

Il possibile rimborso della Mini-Imu

Ricordiamo nuovamente  che è stata abolita la seconda rata dell'Imu per il 2013 solo per le seguenti tipologie di proprietà immobiliari:
  •  abitazioni principali non di lusso (quindi esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9)8;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/779; 
  • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento
  • terreni agricoli contivati e non solo se posseduti da  coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola12; 
  • fabbricati rurali ad uso strumentale13;
  • immobili equiparati dai comuni all'abitazione principale

Si parla già però, da parte del Ministro Del Rio, responsabile degli Affari Regionali,   cui si associa il Ministro Lupi per par condicio, di possibile  successivo rimborso ai contribuenti, con una norma che sarebbe in fase di preparazione per essere approvata con la legge di stabilità 2014 entro fine anno. Ci si chiede allora, sommessamente, che senso ha far versare sapendo già che le somme verranno rimborsate in seguito.
 
 


Aggiornata il: 02/12/2013