Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Enasarco: i contributi da versare per il 2018 e scadenze

Massimali e minimali provvigionali per versamenti contributi Enasarco 2018

Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
 
Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali (spa / srl) non è previsto alcun minimale / massimale.
 
Per il 2018 il massimale provvigionale è il seguente:
 
Soggetto Massimale provvigionale 2018
Agente monomandatario
(impegnato per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola casa mandante)
37.913,00 euro
Agente plurimandatario 25.275,00 euro
 
Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale;
la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Il minimale contributivo, invece, è il seguente:
 
Soggetto Minimale contributivo 2018
Agente monomandatario
(impegnato per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola casa mandante)
846,00 euro
Agente plurimandatario 423,00 euro
 
Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi:
  • di produttività
    Il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L’integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto;
  • di frazionabilità
    Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).
Fonte:


Aggiornata il: 02/03/2018