In generale il mod. EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
Dopo la presentazione del “primo” mod. EAS, qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli che non hanno subìto variazioni.
La presentazione di un “nuovo” mod. EAS non è obbligatoria nei seguenti casi:
- si è verificata esclusivamente una variazione nei seguenti punti della sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale” (costituita dai punti da 1 a 38):
Punto 20 importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità
Punto 21 importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi
Punto 23 ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente
Punto 24 numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso
Punto 30 importi delle erogazioni liberali ricevute
Punto 31 importi dei contributi pubblici ricevuti
Punto 33 numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi
- sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni:
“Dati relativi all’ente”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell’ente non commerciale;
“Rappresentante legale”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente;
in quanto tali informazioni sono già state comunicate all’Agenzia tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA), rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” o nel quadro C “Rappresentante” presenti in tali modelli (come precisato dalla Risoluzione 125/2010).