Come anticipato, l’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo per ottenere il BONUS IRPEF DI 100 EURO da parte dei percettori di ireddito di lavoro dipendente e assimilati,con le stesse modalità di calcolo e requisiti
In particolare il trattamento integrativo è riconosciuto:
- se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro e
- se la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edificiè superiore all’imposta lorda
L'importo del bonus , al massimo pari a 1.200 euro, corrisponde alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.
Nello specifico per il calcolo va tenuto conto delle seguenti detrazioni per l’anno d’imposta 2022,
a) detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR);
b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (articolo 13, comma 1, del TUIR);
c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR)
d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR)
f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021
g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute e rateizzate fino al 31 dicembre 2021
ATTENZIONE L’imposta lorda va determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati
Per la verifica della “incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 3 del 2020, è necessario fare riferimento all’imposta lorda relativa all’anno d’imposta in corso ( 2022), diminuita delle detrazioni.