Tra le numerose modifiche e integrazioni inserite dalla Commissione al Senato due commi che prevedono la delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche e in materia di sicurezza e protezione sociale; in particolare si prevede di autorizzare le casse previdenza ad attivare prestazioni non solo di carattere previdenziale e socio-sanitario, ma "anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione" per gli iscritti in difficoltà economiche.
Altro nuova modifica mportante ( Art 6 BIS) prevede la delega al Governo per Decreti legislativi che si occupino di regolamentare la sicurezza negli studi professionali .
In materia di appalti il comma 2 bis dell'art 7 sulla partecipazione ai bandi per incarichi e appalti privati consentiti " è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all’articolo 3, comma 4-ter eseguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;
b) di costituire consorzi stabiliprofessionali;
c) di costituire associazioni temporanee professionali"