Per espressa previsione, possono rientrare nella procedura della rottamazione anche istanze aventi ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore. In questi casi si potrà procedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore. Mentre per espressa previsione normativa sono esclusi dalla rottamazione-ter i carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea. Per tali carichi è prevista un’apposita disciplina.
Sono esclusi dalla definizione della rottamazione-ter anche:
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Recuperi di aiuti di stato considerati illegittimi dall’Unione Europea,
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Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla corte dei conti,
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Multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,
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Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Attenzione al fatto che per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione si applica solo sugli interessi