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Gli adempimenti fiscali successivi all’estinzione della società di capitali

Gli adempimenti Redditi e Irap

Nell’anno in cui la società entra nella fase di liquidazione, avviene una scissione dell’anno fiscale in due parti: periodo ante-liquidazione e periodo di liquidazione.

Di conseguenza dovranno essere trasmesse, non in modo unificato ormai da alcuni anni, la Dichiarazione dei Redditi e la Dichiarazione Irap del periodo che va dal giorno 1 gennaio al giorno precedente a quello in cui diventa effettiva la liquidazione (che coincide con il giorno in cui avviene l'iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori, o della delibera del tribunale in caso di inerzia degli stessi, che accerta una causa di scioglimento oppure della delibera assembleare di messa in liquidazione volontaria per decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2484 comma 3 del Codice civile) entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento.

Analogamente dovranno essere trasmesse la Dichiarazioni dei Redditi e la Dichiarazione Irap del periodo che va dal primo giorno di liquidazione al termine della stessa (se precedente al 31 dicembre), entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello del termine del periodo fiscale.

E’ necessario puntualizzare quali modelli utilizzare per la Dichiarazione dei Redditi e per la Dichiarazione Irap. Per il periodo ante-liquidazione si utilizzeranno sempre i modelli dell’anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Per il periodo di liquidazione, invece, dovranno essere utilizzati i modelli previsti per l’anno in cui ha avuto inizio la liquidazione, se questa ha termine prima della chiusura del periodo d’imposta; nel caso in cui invece al 31 dicembre la società non risulterà ancora estinta, si utilizzeranno i modelli approvati l’anno successivo, come per le società in funzionamento.

Gli eventuali versamenti delle imposte Ires e Irap, distintamente per i due indipendenti periodi di imposta ante-liquididazione e di Llquidazione (come sopra individuati), dovranno essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello del termine del periodo d’imposta.

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Aggiornata il: 03/05/2021