Accade molto spesso, nei periodi di difficoltà economica generale, di carenza di liquidità, o in situazioni straordinarie e impreviste, come quelle attuali, che i regolari rapporti tra clienti e fornitori si bloccano, non per volontà delle parti ma per semplice ed ineludibile difficoltà economica del cliente.
In questi casi le parti interessate (il fornitore e il cliente), di comune accordo, molto spesso trovano un punto di incontro per evitare controversie legali.
Questo tipo di accordo prende il nome di accordo transattivo ed è civilisticamente disciplinato dall'articolo 1965 del codice civile, in base al quale “la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.