L'accordo transattivo si perfeziona, oltre che con la firma dello stesso, con il pagamento del corrispettivo pattuito, che rende l'operazione definitiva per entrambe le parti: il fornitore ed il cliente potranno procedere con lo stralcio dai propri bilanci, rispettivamente, del credito e del debito e con la rilevazione contabile della differenza tra valore nominale e valore concordato dall'accordo.
Per il cliente, si tratterà di chiudere una partita debitoria a un valore inferiore a quello previsto, con conseguente rilevazione di una sopravvenienza attiva di un ammontare pari alla differenza tra valore nominale e valore realmente pagato.
Anche per il fornitore si tratterà di chiudere una partita contabile, per questi creditoria e a un valore di realizzo inferiore a quello iscritto in bilancio. Però, in questo caso, per la corretta classificazione della rilevazione della differenza tra valore nominale e valore di realizzo bisognerà fare una valutazione più complessa sulla natura dell'operazione (che poi avrà anche delle implicazioni fiscali).
Per rilevare correttamente questa differenza contabile è necessario guardare alla motivazione che ha portato all'accordo transattivo (e su di questo indicata): la riduzione volontaria, da parte del fornitore, del valore del credito a causa delle difficoltà economiche del cliente produce una perdita su crediti; invece la stessa riduzione per una caso diverso, come può essere quello della contestazione di una fornitura, produce una sopravvenienza passiva (differenza precisata dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.26/E del 01/08/2013).