L’intervento della Commissione Europea è, come si è detto, limitato alle imprese di minor dimensione, le microimprese e le piccole imprese, come definite dall’Allegato I al Regolamento UE n.651/2014, il quale con l’articolo 2 definisce:
- al comma 2 Piccola impresa: “si definisce piccola impresa una impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR”;
- al comma 3 Microimpresa: “si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”.