Per le associazioni e fondazioni già in possesso della personalità giuridica al momento di entrata in vigore del CTS, le quali ottengano l'iscrizione nel RUNTS, l'efficacia dell'iscrizione precedente (ottenuto in base al DPR 361/2000) è sospesa finché sia mantenuta l'iscrizione nel Registro unico nazionale.
Nel periodo di sospensione, questa categoria di associazioni e fondazioni non perde la personalità giuridica aquisita precedentemente.
La sospensione determina l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR 361.