In merito all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria di cui all’art.10, D.Lgs.n.141 del 2010, è stata ampliata la platea dei destinatari soggetti a tali obblighi comunicativi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con risposta ad istanza di consulenza giuridica n.15 del 23/12/2020, che le holding soggette agli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria sono tenute a comunicare le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, a prescindere che si tratti di partecipazioni in società quotate o meno. Per le partecipazioni che non sono possedute in modo durevole invece, viene chiarito che la comunicazione non deve essere effettuata.