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La prescrizione dei Contributi INPS da dichiarazione

La prescrizione dei contributi non versati e non dichiarati

Questione meno semplice da diramare è il caso in cui il debito previdenziale che dovrebbe emergere dalla dichiarazione dei redditi, oltre a non essere stato versato, non sia stato neanche esposto sul modello dichiarativo.

In questo caso sulla prescrizione grava il punto numero 8 dell’articolo 2941 del Codice civile, in base al quale la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”.

Forte di questa norma, l’INPS di solito assume la posizione di chi ritiene, in questo caso, la prescrizione sospesa, quindi non decorrente e congelata, fino al momento in cui l’omissione non emerga, in conseguenza dell’ordinaria attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi.

Recentemente, in soccorso del contribuente è arrivata però l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 14410 del 27 maggio 2019, la quale stabilisce che “l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’articolo 2941, numero 8, Codice civile, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito”, che tale criterio “richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli”, e che “va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all’INPS, né che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate”.

Quanto stabilito dalla suprema corte con l’ordinanza appena citata è di fondamentale importanza interpretativa per l’oggetto del contendere: escludendo la legittimità dell’applicazione dell’articolo 2941 numero 8 del Codice civile, la Corte di Cassazione, di fatto, riporta la fattispecie (la prescrizione dei contributi INPS non versati e non dichiarati) all’interno dell’ordinario perimetro di prescrizione, che, anche in questo caso, sarà di cinque anni dalla data del versamento omesso.

Fonte: Corte di Cassazione


Aggiornata il: 08/04/2021