Ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) sono obbligati a presentare la dichiarazione:
- i chiamati all'eredità,
- i legatari,
- i loro legali rappresentanti,
- i curatori dell'eredità,
- gli esecutori testamentari,
- nonché nei confronti di coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta o che conseguono il possesso temporaneo dei beni dell'assente.
Il successivo articolo 29 dispone, al primo comma, che dalla dichiarazione di successione devono risultare, tra gli altri, i seguenti elementi:
- le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari
- la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori
- il valore globale netto dell'asse ereditario
- gli estremi di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili
E "Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio".