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Cartelle: pronte le regole per l'annullamento dei debiti fino a 5000 euro

I debiti inclusi e quelli esclusi dal condono

L'art. 4 del DL n. 41 del 2021 dispone, al comma 4, 

  • l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 
  • fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
  • risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. 

Tale disposizione riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal comma 9 del citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021. 

I debiti di importo residuo «fino a 5.000 euro» sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa

Ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo , rileva l’importo di ciascuno: 

  • se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell’annullamento;
  • può accadere che all’interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello Stralcio, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d’importo residuo superiore a tale soglia
  • da un punto di vista temporale, considerato che la norma  fa riferimento a debiti di importo «residuo» alla data del 23 marzo 2021 rientrano nello Stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro. 

Come disposto dal comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. 41 del 2021, lo Stralcio trova applicazione anche con riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate previste:

  • dalla Rottamazione-ter6 (art. 3 del citato d.l. n. 119 del 2018)
  • dal Saldo e stralcio (art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)  
  • dall’art. 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 348

Debiti esclusi dallo Stralcio: 

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; 
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
  • le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014; 
  • l’IVA riscossa all’importazione. 

Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data (antecedente) di affidamento del carico all’agente della riscossione.

Attenzione va prestata al fatto che dalla norma (combinato disposto dell’art. 4, comma 6, del d.l. n. 41 del 2021 e dell’art. 2, comma 1, del d.m. 14 luglio 2021) emerge che, fino al 31 ottobre 2021, per i debiti rientranti nel perimetro applicativo dello Stralcio di cui al presente paragrafo sono sospesi: 

  • le attività di riscossione; 
  • i relativi termini di prescrizione. 

Inoltre la norma stabilisce che le somme pagate prima dell’annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso. 

Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di Stralcio.

Leggi Condono cartelle: sul sito dell' Agenzia Riscossione si può sapere se ci spetta

Si tratta di un servizio che controlla esclusivamente la presenza o meno di debiti aventi i requisiti precedentemente rappresentati non essendosi ancora perfezionato l’effettivo annullamento, che si concretizzerà solo dopo la verifica del limite reddituale.

Se dal controllo del piano di pagamento, effettuato attraverso il servizio in argomento, emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento e se, nel periodo d’imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000 euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), è possibile, con lo stesso servizio, procedere in autonomia alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 24/09/2021