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Lavoro autonomo occasionale: mini guida 2022

L’inquadramento previdenziale

L’articolo 44 del DL 2691/2003 convertito nella Legge 326/03 ha disposto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del versamento dei relativi contributi previdenziali anche per i lavoratori autonomi occasionali.

Più precisamente, i compensi percepiti in un anno fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale; lo sono solo i compensi che eccedono tale importo.

In questo caso il lavoratore autonomo occasionale, al superamento della franchigia dei 5.000 euro, dovrà iscriversi alla Gestione separata (se non era già iscritto) ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto, calcolato applicando l’aliquota (indicata annualmente dall’Inps) alla parte di corrispettivo lordo che supera euro 5.000.

Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore; la parte a carico del lavoratore sarà esposta sulla ricevuta di pagamento come ritenuta previdenziale che verrà versata dal committente, il quale agisce in qualità di sostituto di imposta.

I prestatori d’opera occasionali non sono soggetti alla normativa assistenziale Inail.

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Aggiornata il: 12/01/2022