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Accesso a tour virtuali: trattamento IVA

Elementi qualificanti di un servizio elettronico

Dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di territorialità ai fini IVA per i servizi di telecomunicazione, di tele-radio diffusione e per quelli prestati per via elettronica; i cd. servizi TTE.

In base ai chiarimenti forniti nella risposta all'interpello in commento, per l'Agenzia delle Entrate gli elementi qualificanti di un servizio elettronico sono:

  1. il mezzo elettronico utilizzato per rendere la prestazione, e cioè Internet o una rete elettronica; 
  2. la natura "automatizzata" della prestazione, che deve essere caratterizzata da un "intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione". 

Per qualificare l'"intervento umano minimo", si ritiene utile fare riferimento alla definizione di prestazioni di insegnamento a distanza (anch'esse contenute nell'Allegato II della Direttiva IVA) nel cui ambito, l'allegato I al Regolamento Ue 282/2011, al punto 5), ricomprende: "a) tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente; b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano".

Il paragrafo 3 dell'articolo 7 del citato Regolamento afferma che non rientrano invece nell'ambito di applicazione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, tra gli altri, "i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto" .

Attenzione va quindi prestata al fatto che laddove il servizio è reso utilizzando lo strumento elettronico unicamente come mezzo di comunicazione tra fornitore e cliente, allora non potrà essere definito "elettronico".

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Aggiornata il: 06/01/2022