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Modello 730 e IVA 2022: le Entrate pubblicano i modelli definitivi

Modello Iva/2022

Tra le novità della nuova dichiarazione IVA 2022, da presentare entro il 2 maggio, l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; nuove regole, inoltre, per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce.

In dettaglio

QUADRO VE 

Nella sezione 1, rigo VE3, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi della sezione sono stati rinumerati. 

QUADRO VF 

Nella sezione 1, rigo VF4, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi della sezione e anche i righi della sezione 2 sono stati rinumerati. Nella sezione 3-A, rigo VF34, il campo 7 è stato ridenominato “ Operazioni esenti art.19, co.3, lett. a-bis) e d-bis)” per consentire l’indicazione delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, terzo comma, equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione, Inoltre, il campo 9, quest’anno, è denominato “Operazioni esenti legge n. 178/2020” per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui all’articolo 1, commi 452 e 453 della legge n. 178 del 2020. Nella sezione 3-B, rigo VF41, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi dello scorso anno da VF44 a VF50 sono stati rinumerati. 

QUADRO VO 

Nella sezione 1, i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati “Vendite a distanza intracomunitarie di beni– Art. 41, primo comma, lett. b), d.l. n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche introdotte nel decreto-legge n. 331 del 1993 dal decreto legislativo n. 83 del 2021. Inoltre, è stato previsto il nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.

QUADRO VX Nel rigo VX4 è stato eliminato il campo 6 riservato ai subappaltatori.

SCARICA QUI IL MODELLO IVA 2022 CON LE RELATIVE ISTRUZIONI

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 15/01/2022