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Imprese creative: nuove agevolazioni per il settore arte e cultura

Fondo imprese creative: beneficiari e requisiti

Possono beneficiare delle agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento previsti:

a) le imprese creative; 

b) le imprese non costituenti imprese creative operanti in qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile di cui all’art. 6, partecipanti a progetti integrati con imprese creative, nella misura in cui consentito dall’art. 9, comma 3.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese creative devono: 

a) essere classificabili come di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento GBER;

b) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio; 

c) svolgere almeno una delle attività economiche di cui all’allegato n. 1 al presente decreto, risultante dal registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono svolgere almeno una corrispondente attività, secondo le classificazioni dello Stato di residenza; in tal caso, lo svolgimento di attività previste nell’allegato 1 deve, comunque, risultare dal registro delle imprese entro i termini di cui alla lettera b);

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;

e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 

g) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 6.

Attenzione al fatto che possono richiedere le agevolazioni di cui al presente capo le persone fisiche che intendono costituire una impresa creativa, purché esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore ai sensi dell’art. 16, comma 5, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

Le imprese creative già destinatarie di un provvedimento di concessione delle agevolazioni per i programmi di investimento previsti dall’art. 9 del decreto che si qualificano come start-up innovative o come PMI innovative, possono beneficiare, altresì, delle particolari condizioni disciplinate dall’art. 11 che di seguito si specificano.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998. 

La definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle diverse linee di azione del Fondo disciplinate dai capi II e III è disposta con uno o più provvedimenti del Ministero.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 10/02/2022