Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
L'utilizzo in compensazione del credit d'imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell'università e della ricerca.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto pena lo scarto del modello F24.