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Utilizzo del credito IVA 2021 nel 2022: ecco come fare

Modalità di presentazione del modello F24

Per un corretto versamento tramite modello F24, i titolari di partita IVA devono ricordare le seguenti regole:

  • in caso di presentazione di un modello F24 con compensazione, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) – indipendentemente dall'importo residuo del debito;
  • in caso di presentazione di un modello F24 senza compensazione, questo può essere presentato 
    • sia mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline),
    • sia con quelli messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (remote/home banking). 
Modello F24Modalità di utilizzo del Mod. F24
CON COMPENSAZIONEEntratel/Fisconline
 SENZA COMPENSAZIONEEntratel/Fisconline
Remote/home banking


In particolare con la risoluzione n. 68/E del 09.06.2017 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per i quali sussiste l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici. 

Da notare che, con l'art. 3, comma 2 del D.L. 124/2019 , è stata estesa la necessità di presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) anche per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati:

  • dai sostituti d'imposta; 
  • e dai soggetti non titolari di partita IVA ("privati"). 

Con la risoluzione 31.12.2019, n. 110/E l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato l'elenco dei codici tributo che richiedono l'utilizzo dei predetti servizi telematici per la presentazione del modello F24 contenente la compensazione dei relativi crediti Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni “a rischio” sulla base dei seguenti criteri : 

  • tipologia del debito pagato; 
  • tipologia del credito compensato; 
  • coerenza dei dati indicati nel mod. F24; 
  • dati presenti nell’Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel mod. F24; 
  • analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24; 
  • pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010. 

In caso di sospensione l’Agenzia delle Entrate avvisa il contribuente con apposita ricevuta, contenente anche la data in cui termina il periodo di sospensione: se il credito risulta correttamente utilizzato, oppure decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni/versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione. 

Diversamente, le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.

Fonte:


Aggiornata il: 04/03/2022